AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING, SCOOTER ELETTRICO SHARING E MONOPATTINO ELETTRICO SHARING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE

Periodo di presentazione
Data inizio: 
Giovedì, 18 Giugno, 2020
Data fine: 
Venerdì, 16 Giugno, 2023
Comunicazioni
FAQ - Chiarimenti in merito all'avviso pubblico sulla mobilità in sharing. 1) Cosa accadrebbe qualora, nel caso di raggruppamento temporaneo di due imprese offrenti un servizio integrato di car sharing e motorini in sharing, uno dei due operatori (es. car sharing) dovesse cessare di offrire il servizio? Potrebbe comportare ciò anche un ritiro della licenza dell'operatore in RTI che sta regolarmente offrendo il servizio di motorini in sharing, oppure essa potrebbe continuare a essere operata? In caso di domanda presentata da RTI che riguarda più servizi di quelli oggetto dell’avviso pubblico l’autorizzazione è unica ed è intestata alla RTI ovvero alla società mandataria. Se nel corso di svolgimento dell’attività dovesse cessare un servizio contingentato (moto o monopattini) decade l’intera autorizzazione poiché per i servizi contingentati per la selezione è data priorità agli operatori che offrono più servizi. Pertanto l’operatore interessato al servizio contingentato (moto o monopattini) dovrà ripresentare domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse che sarà valutata con i criteri previsti nell’avviso stesso. 2) Qualora dovessero intervenire cause di forza maggiore (es. COVID), si potrebbe considerare una procrastinazione del periodo di avvio del servizio, non limitandolo ai 90 giorni previsti dall'avviso pubblico? Trattandosi di cause di forza maggiore, ad oggi non prevedibili, sarà fatta valutazione nel momento in cui si verificheranno. Domanda Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti inviata nella giornata di ieri per chiedere a codesto Comune un urgente riscontro in un termine congruo (ossia, in un termine congruamente anticipato rispetto alle ore 9,00 del 26 giugno 2020). In effetti, le questioni oggetto della menzionata richiesta di chiarimenti condizionano le valutazioni della scrivente Società in merito alla partecipazione alla procedura in un eventuale raggruppamento con altri operatori: poiché l’ordine cronologico della presentazione delle manifestazioni di interesse condiziona l’esito della procedura medesima (v. punto 9.5 dell’Avviso) e, inoltre, l’Avviso pubblico è chiaramente finalizzato a premiare la partecipazione di soggetti in forma necessariamente aggregata per poter fornire una pluralità di servizi (v. punto 9.1. dell’Avviso), è imprescindibile ricevere quanto prima i chiarimenti richiesti. Ad integrazione della menzionata richiesta di chiarimenti si chiede altresì a codesto Comune di confermare che, nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento: a) i componenti del raggruppamento stesso saranno responsabili ciascuno per la parte di attività di rispettiva competenza, senza che vi sia alcuna responsabilità solidale in capo all’operatore indicato come referente/mandatario, tenuto conto sia della netta separazione tra le diverse prestazioni indicata nell’Avviso pubblico (al punto che non soltanto ciascun operatore può presentare cauzioni separate per le specifiche prestazioni, ma addirittura codesto Comune può riservarsi anche di autorizzare soltanto uno e/o non tutti i servizi oggetto della richiesta del r.t.i.: v. ultimo periodo del punto 9 dell’Avviso pubblico), sia del fatto che l’Avviso pubblico non è finalizzato all’aggiudicazione di un contratto pubblico, sia del mancato rinvio, da parte dello stesso Avviso pubblico, alle norme del d.lgs. n. 50/2016; b) pertanto, il mandato collettivo speciale di cui al punto 7.f) dell’Avviso pubblico dovrà contenere soltanto l’indicazione del referente/mandataria, senza l’attribuzione a quest’ultimo della responsabilità solidale per le attività di spettanza delle mandanti; Risposta Per i punti a) e b) significhiamo che l’avviso pubblico prevede al paragrafo 3 che è ammessa la partecipazione alla manifestazione d’interesse di RTI e al paragrafo 9 viene indicato per la selezione dei servizi contingentati (scooter e monopattini) in caso di superamento del limite autorizzabile, come primo criterio di valutazione: “Operatori che hanno presentato istanza per svolgere più servizi tra quelli oggetto del presente Avviso Pubblico (sarà data priorità agli operatori che presenteranno il maggior numero di servizi)”; Pertanto, l’autorizzazione in caso di RTI viene rilasciata al raggruppamento rappresentato dalla capogruppo mandataria che assume la responsabilità solidale nei confronti dell’A.C. per tutti i servizi autorizzati. Domanda c) la copertura assicurativa indicata al punto 4 (pag. 4) dell’Avviso pubblico dovrà essere presentata separatamente ed autonomamente da ciascun componente del raggruppamento in relazione alla specifica attività di propria competenza. Risposta La polizza assicurativa può essere intestata anche al singolo operatore del RTI fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli operatori facenti parte dello stesso. Le polizze per i servizi autorizzati al RTI devono essere presentate congiuntamente al momento del rilascio dell’autorizzazione stessa. Domanda Poiché anche la risposta a tali quesiti condiziona la valutazione della scrivente Società in merito all'eventuale partecipazione alla procedura in forma aggregata, si chiede un sollecito riscontro anche in merito ai suddetti punti. Vista la rilevanza delle questioni sulle quali codesto Comune è chiamato a rispondere e la notevole (ed eccessiva) ristrettezza dei termini indicati dall’Avviso, si chiede comunque fin d’ora anche una congrua proroga del termine iniziale (ore 9,00 del 26 giugno 2020) di presentazione delle manifestazioni di interesse. Risposta Con riferimento alla richiesta di proroga non si rilevano elementi per accoglierla.